Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
La Regione riconosce al referendum su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.
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Il Presidente della Giunta, la Giunta e i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri eletti, con
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generali e esercitando il relativo controllo su di essi.
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Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di
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Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale su relazione
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La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneità geografica, economico-sociale e
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dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
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) formula proposte di legge alle Camere; 3) indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione; 4) designa, a norma dell'articolo